Le 3 formule del giuramento dei militari dell’Arma dei Carabinieri dal 1929 ad oggi

Le 3 formule del giuramento dei militari dell’Arma dei Carabinieri dal 1929 ad oggi
REGNO D’ITALIA.
Il giuramento militare al Re, secondo il Regolamento di disciplina militare – edizione 1929 era il seguente:
«Giuro di essere fedele a Sua Maestà il Re ed ai suoi Reali Successori, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato e di adempiere tutti i doveri del mio Stato, con il sol scopo del bene inseparabile del Re e della Patria»

🇮🇹REPUBBLICA ITALIANA.🇮🇹
Il 13 giugno 1946, in seguito ai risultati del referendum istituzionale del 2 giugno, Re Umberto dichiara sciolti dal giuramento di fedeltà al Re tutti coloro che lo hanno prestato. Dal dopo guerra al 1978 i giuramenti dei dipendenti dello stato furono regolamentati dalla legge 23 dicembre 1946, n.478.
La formula di giuramento per gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato fu modificata come segue:
“Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo, di osservare lealmente le leggi e di adempiere tutti i doveri del mio stato al solo scopo del bene della Patria”.

🇮🇹REPUBBLICA ITALIANA.🇮🇹
La formula del giuramento è prevista attualmente all’art. 2 della Legge 11 luglio 1978, nr.382 (Norme di Principio sulla Disciplina Militare); la formula, unica per tutti i cittadini italiani che rivestono lo status di militare, recita:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina ed onore tutti i doveri del mio stato per la difesa della Patria e la salvaguardia delle libere istituzioni »